Sei un avvocato?
Hai la facoltà di
autenticare le firme
Hai la facoltà di
autenticare le firme
Oggi tutti gli avvocati possono raccogliere e autenticare le firme raccolte per Referendum e Leggi di Iniziativa Popolare.
Se sei un avvocato, e vuoi difendere il diritto di autodeterminazione dei cittadini, o semplicemente il diritto a pronunciarsi su questo tema ignorato dal Parlamento attraverso un referendum, dal 30 giugno al 30 settembre 2021 puoi raccogliere e autenticare firme in modo autonomo, con i tuoi contatti, amici, parenti, clienti, o in coordinamento con il Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale.
Annuncia subito la tua disponibilità ad attivarti come autenticatore compilando il form che trovi in fondo alla pagina.
Quale legge ha introdotto la competenza degli avvocati a autenticare le firme per la presentazione di un referendum?
L’art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) ha esteso anche ai parlamentari, ai consiglieri regionali e agli avvocati “iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” la possibilità di autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge 53/1990.
Cosa devo fare per poter esercitare questa nuova competenza?
Occorre semplicemente comunicare al proprio ordine di appartenenza la volontà di esercitare questa competenza. La legge infatti indica che possono esercitare questo potere di autentica gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato tale disponibilità al proprio ordine di appartenenza. Si potrà fare inviando la comunicazione tramite PEC. Non sarà necessaria altra autorizzazione.
Che tipo di comunicazione inviare via PEC?
Di seguito il testo che puoi utilizzare, da inviare all’ordine degli avvocati di appartenenza. Nell’inviare questa PEC ti chiediamo di mettere in copia conoscenza anche il comitato promotore all’email referendum@eutanasialegale.it in modo che il Comitato possa tenere traccia dell’avvenuta comunicazione.
Egregio Presidente, con la presente comunico la mia disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum abrogativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 21-04-2021 proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, ai sensi dell’art. 14 della legge 53/1990 così come modificato dalla legge legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) che prevede “la competenza ad eseguire le autenticazioni” delle sottoscrizioni per la convocazione di Referendum anche “(a)gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza (…)”.
…Firma…
E ricordati di informare il Comitato Promotore Eutanasia Legale.
Per far parte del gruppo di avvocati che si attiveranno come autenticatori per il Referendum Eutanasia Legale comunicaci subito la tua disponibilità inserendo i tuoi dati nel form dedicato in fondo alla pagina.
Qual è la competenza territoriale dell’avvocato?
La competenza ad autenticare degli avvocati non ha limiti territoriali. Un avvocato che abbia comunicato la propria disponibilità ad autenticare all’ordine di appartenenza, può autenticare le firme di tutti i cittadini italiani sull’intero territorio nazionale.
Serve il timbro dell’ufficio?
Alla fine del modulo referendario è presente l’indicazione per gli autenticatori di apporre il cosiddetto “bollo dell’ufficio”. Per l’avvocato autenticatore, però, questo non è richiesto. Infatti, l’avvocato, essendone sprovvisto istituzionalmente, non ha l’obbligo di apposizione di tale timbro come comunicato dagli uffici del Ministero dell’Interno che sul punto è stato interpellato dal Comitato promotore Referendum Eutanasia Legale. Ai fini dell’autenticazione, dunque è sufficiente indicare il Nome, Cognome, Qualifica e Foro di appartenenza e apporre la Firma dell’avvocato autenticatore.
Lascia la tua disponibilità e i tuoi contatti per coordinarti con noi