EUTANASIA LEGALE, DEPOSITATE LE MEMORIE DEL COMITATO PROMOTORE REFERENDUM IN VISTA DELL’UDIENZA DEL 15 FEBBRAIO

Il Comitato promotore referendum Eutanasia Legale, promosso dall’Associazione Luca Coscioni, rende noti i collegi di difesa dell’ammissibilità del referendum eutanasia legale in Corte Costituzionale. Sono rappresentate in giudizio leprincipali organizzazioni che aderiscono al Comitato promotore referendum

7 febbraio 2022 – Alla vigilia della ripresa del dibattito in Parlamento sulla legge di fine vita, il Comitato promotore referendum Eutanasia Legale, sottoscritto da 1.239.423 persone, per l’abrogazione parziale dell’art. 579 codice penale, insieme ai presentatori del quesito referendario, ha conferito mandato per la difesa nel giudizio di ammissibilità all’udienza del 15 febbraio in Corte Costituzionale agli avvocati Filomena Gallo e Massimo Clara dell’Associazione Luca Coscioni, con un ampio collegio legale di studio.

Tra i presentatori che hanno conferito mandato al medesimo collegio legale per il deposito di una unica memoria ci sono anche il Segretario del Partito Socialista Italiano Vincenzo Maraio e il Segretario di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino in rappresentanza dei loro partiti, affinchè le motivazioni espresse dalla difesa del referendum siano uniche, in totale rappresentanza e aderenza alla richiesta dei cittadini che hanno firmato per indire il referendum.
Si rende noto che sono state ammesse in Corte Costituzionale le memorie ad adiuvandum (a difesa di detto referendum) depositate da:

Prof. Avv. Tullio Padovani, già professore ordinario di diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, accademia dei Lincei, con la collaborazione del prof. Andrea Pugiotto, Professore ordinario di diritto costituzionale Università di Ferrara, per le associazioni: La Società della Ragione APS, in persona di Grazia Zuffa; Liberi di decidere, in persona di Gianni Baldini; MGA – Mobilitazione Generale degli Avvocati, in persona di Cosimo Damiano Matteucci; Walter Piludu ETS APS, in persona di Alessandra Pisu; Chi si cura di te APS, in persona di De Vita Erica.

Prof. Avv. Marcello Cecchetti professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico dell’Università di Sassari, e la Prof.ssa Avv. Francesca Biondi professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Milano La Statale, per le associazioni: A Buon Diritto Onlus, in persona di Luigi Manconi;ADUC -Associazione Utenti e Consumatori APS, in persona di Pietro Moretti; Consulta di Bioetica ETS, in persona di Maurizio Mori; Ufficio Nuovi Diritti, in persona di Rossana Dettori; ArciAtea – rete per la laicità APS, in persona di Mario Bolli; VOX Osservatorio Italiano sui diritti, in persona di Silvia Brena.

*101 personalità per il si al referendum eutanasia legale: https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/referendum-eutanasia-i-primi-101-si

*Referendum Eutanasia Legale: I primi 101 nomi che chiedono di poter votare sì: https://referendum.eutanasialegale.it/i-promotori/

APPROFONDIMENTO:

Referendum testo: «Abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)»
“Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente)approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”,?”

TESTO Articolo 579 codice penale e relative abrogazioni referendarie
(Omicidio del consenziente)
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto conviolenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

L’OBIETTIVO DEL REFERENDUM
Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia.
L’omicidio del consenziente, previsto dall’art. 579 c.p. infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva, potrà essere consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Dunque, l’esito abrogativo del referendum farebbe venir meno il divieto assoluto dell’eutanasia e la consentirebbe limitatamente alle forme previste dalla legge 219/2017 in materia di consenso informato. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp). L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco
eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla
Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sof erenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”e sono state positivizzate dalla legge 219/2017 in tema di consenso e testamento biologico.
La sentenza 242/2019 della Consulta sul Caso Cappato/Dj Fabo pur aprendo a determinate condizioni a una procedura lecita nell’ambito del suicidio assistito, consente alla persona di procurarsi la morte assistita solo in modo autonomo, ma se questa non vuole procedere da sola o non può – a causa di malattia totalmente inabilitante – rimane esclusa da questo diritto.
Anche al fine di eliminare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia c.d. attiva.