Le nostre risposte alle obiezioni più frequenti
Il referendum non è manipolativo in quanto si limita ad abrogare una delle due fattispecie contenute nell’art. 579 codice penale ovvero quella relativa all’omicidio del consenziente mantenendo in piedi la fattispecie di omicidio doloso e tutelando i soggetti vulnerabili.
Dal momento che lo strumento referendario è l’unico in grado di ovviare all’inerzia del legislatore attraverso un intervento diretto dei cittadini nella produzione normativa, ma poiché tale strumento ha il limite di essere solo abrogativo, non ci può aspettare una normativa dettagliata e organica da questo strumento.
L’abrogazione dell’omicidio del consenziente non esplicherà effetti di depenalizzazione per fatti commessi contro persone che non abbiano piena coscienza della propria richiesta. La giurisprudenza sull’art. 579 codice penale è sempre stata univoca su questo punto, che dunque non può e non deve essere strumentalizzato dai detrattori del referendum. Infatti viene sempre applicato il reato di omicidio doloso nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso nei confronti di una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità. A viziare il consenso è sufficiente anche una momentanea diminuzione della capacità psichica che renda il soggetto non pienamente consapevole delle conseguenze del suo atto, come appunto uno stato depressivo o una nevrosi momentanea.
In questo contesto, lo strumento referendario, che ha caratteristiche di massima democraticità proprio per la sua natura diretta e popolare, esplica una funzione non solo ammissibile bensì necessaria sia per la materia del fine vita sia per l’intero sistema penale che oggi è ostaggio di norme di stampo fascista contrarie alla nostra Costituzione.