Vademecum
per raccogliere le firme

Le informazioni principali per raccogliere le firme

1. Avvisare la Questura

Per aprire un Tavolo in un luogo pubblico con 2 o più persone, così come per fare una manifestazione di dimensioni contenute, è necessario avvisare la Questura almeno 3 giorni prima della data prevista, per iscritto.

Non serve l’autorizzazione, ma la mancanza del preavviso non determina il divieto di apertura del Tavolo, ma potrebbe comportare delle sanzioni.

2. Richiedere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico (OSP)

Per occupare un luogo pubblico con un Tavolo di raccolta firme è necessario avere autorizzazione del Comune. La si può ottenere rivolgendosi agli uffici comunali: per questo l’ufficio che se ne occupa nel tuo Comune consigliamo di rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico.

Nella richiesta va indicato il periodo o il giorno,, l’orario, la superficie occupata e l’esatta ubicazione del Tavolo.

In base alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (art. 3 c. 67), se l’iniziativa è di carattere politico, e lo spazio richiesto è inferiore ai 10 metri quadrati, come il Referendum Eutanasia Legale, i promotori non sono tenuti a pagare alcuna tassa di occupazione.

Alcuni Comuni richiedono comunque il pagamento di marche amministrative, che tecnicamente non sono tasse.

Comunicaci su questo sito la tua disponibilità ad attivarti con i nostri volontari, e contatta il referente della tua zona sul territorio. L’elenco è in continuo aggiornamento.

Contattaci per ricevere i moduli per la raccolta delle firme.

Prima di iniziare la raccolta firme contattaci all’indirizzo referendum@eutanasialegale.it.
Ti potremo così mettere in contatto con un autenticatore e con altre persone disponibili a partecipare al Tavolo, e ti invieremo il materiale necessario e gli appositi moduli.

Tu dovrai solo richiedere il permesso per l’occupazione di suolo pubblico e partecipare al tavolo che stai organizzando.

Fai vidimare i moduli dalle autorità competenti.

Per essere validi, i moduli per la raccolta delle firme devono essere preventivamente vidimati dai seguenti soggetti che, per legge (Art. 7 della Legge n. 352/70), devono eseguire la vidimazione gratuitamente entro 48 ore dalla presentazione presso il loro ufficio:

  1. Dirigenti della cancelleria della Corte d’Appello o un cancelliere presso la Sede della Corte d’Appello;
  2. Cancelliere capo del Tribunale o funzionario delegato presso la Sede del Tribunale;
  3. Segretario Comunale capo o un funzionario appartenente alla segreteria comunale presso il Comune.

Una volta vidimati, i moduli sono utilizzabili senza alcuna ulteriore formalità.

Prima di iniziare a raccogliere firme sui moduli vidimati, assicurati di avere una persona che possa autenticare le firme. Invia un’email ai consiglieri comunali della tua città per sondare la loro disponibilità, o chiedi aiuto a una persona che conosci che può svolgere questa funzione. Gli autenticatori sono figure previste dalla legge che possono autenticare le firme in calce al modulo del referendum. Queste figure sono sono elencate nell’art.14 della legge 53/1990 che ha ricevuto nel tempo modifiche e integrazioni e che oggi prevede quanto segue:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni […]

  • i notai
  • i giudici di pace
  • i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture
  • i segretari delle procure della Repubblica
  • gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza [vai alla pagina di
    approfondimento dedicata agli Avvocati]
  • i consiglieri regionali
  • i membri del Parlamento
  • i presidenti delle province
  • i sindaci metropolitani
  • i sindaci
  • gli assessori comunali e provinciali
  • i componenti della conferenza metropolitana
  • i presidenti dei consigli comunali e provinciali
  • i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i segretari comunali e provinciali
  • i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
  • i consiglieri provinciali
  • i consiglieri metropolitani
  • i consiglieri comunali”.

Alcune figure hanno una competenza diretta ad autenticare derivata dalla legge come i notai, i giudici di pace, i cancellieri, i sindaci, etc.; altre figure hanno un potere derivato dalla legge ma devono comunque ottemperare a quanto prescrive la normativa, ovvero effettuare la comunicazione della propria disponibilità all’ordine di appartenenza come per gli avvocati, una mera comunicazione seppur necessaria ma che non ha bisogno di autorizzazioni; e, infine, altre figure possono autenticare solo se incaricate da qualcuno, come accade per i funzionari comunali o provinciali che per svolgere tale competenza devono ricevere l’incarico dal Sindaco o dal Presidente di Provincia.

La competenza territoriale

La competenza ad autenticare di ciascuna figura elencata dalla legge è limitata solo dal punto di vista territoriale. Il principio da applicare è quello della competenza territoriale dell’ufficio che si ricopre. Alcuni esempi: il consigliere comunale può autenticare le firme di tutti i cittadini di qualsiasi residenza ma solo nell’ambito territoriale del comune dove svolge il ruolo di consigliere (dunque, per esempio: il consigliere comunale di Roma potrà autenticare le firme di un cittadino di Milano o di Firenze o di Roma ma solo nell’ambito del territorio del Comune di Roma); il consigliere regionale, tutti i cittadini di qualsiasi residenza nell’ambito della propria regione; il cancelliere di Tribunale potrà autenticare le firme di tutti i cittadini di qualsiasi residenza ma solo nell’ambito del circondario del proprio Tribunale; quelli di Corte d’Appello nell’ambito territoriale della Corte d’Appello; gli avvocati esercitando la professione su tutto il territorio nazionale possono invece autenticare tutti i cittadini italiani sull’intero territorio nazionale.

Il timbro dell’ufficio

Alla fine del modulo referendario è presente l’indicazione per gli autenticatori di apporre il cosiddetto “bollo dell’ufficio” come previsto dall’art. 20 della legge 15/1968 che afferma:

“Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.”

Tutte le figure indicate dalla norma che elenca le figure competenti ad autenticare lo hanno per incarico del loro ufficio, o lo hanno assegnato a seguito di richiesta.

Invece, l’avvocato (così come il consigliere comunale, provinciale e regionale), essendone sprovvisto istituzionalmente, non ha l’obbligo di apposizione di tale timbro. Sul punto il Comitato promotore ha interpellato gli uffici del Ministero degli Interni che hanno così risposto:

“… il competente Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Ministero, ha confermato che la predetta disposizione dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti che non hanno un timbro identificativo della loro qualità. Tale orientamento risulta confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa con riferimento alla figura dei consiglieri comunali o provinciali (ad es. Consiglio Stato, Sez. V, n. 5345 del 22 settembre 2011, n. 8420 del 18 dicembre 2009, n. 1074 del 6 marzo 2006, n. 1723 del 17 luglio 2000).
Tali considerazioni, quindi, possono valere per gli avvocati iscritti all’albo sprovvisti di un loro timbro personale o dello studio legale di appartenenza, ai quali è stata estesa la capacità autenticatoria in materia elettorale nonché referendaria, purché comunichino la loro disponibilità all’ordine di appartenenza.
In occasione della predisposizione delle consuete istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature in vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative dei mesi di settembre od ottobre 2021, verranno fornite tali indicazioni a beneficio delle commissioni elettorali circondariali e delle stesse forze politiche. Resta inteso che, all’interno del modulo di autentica delle sottoscrizioni, i pubblici ufficiali abilitati, nel riportare quanto prescritto dalla legge (data e luogo di
autenticazione, ecc.), ai fini della regolarità, certezza e celerità del procedimento di esame delle liste e candidature proposte, dovranno indicare la rispettiva qualifica giuridica o la carica rivestita.”

Per iniziare a raccogliere le firme ti servono solo i moduli vidimati e la compagnia di un autenticatore. Tutti i cittadini italiani con diritto di voto, con 18 anni compiuti, possono firmare i tuoi moduli.

Le firme possono essere raccolte in diversi modi, sempre alla presenza di un autenticatore: porta a porta, ai Tavoli organizzati per strada, in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico (circoli, bar, librerie…). Ogni volta che organizzi un Tavolo di raccolta firme, non dimenticarti di comunicarcelo all’indirizzo tavoli@eutanasialegale.it.

In questo modo potremo comunicarlo al pubblico sui nostri canali.

I cittadini che firmano sui moduli devono essere identificati dall’autenticatore con un documento. I documenti validi sono: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro, o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Nel caso in cui si presenti un cittadino senza documento di riconoscimento valido, ma della cui identità l’autenticatore sia certo, è possibile procedere alla raccolta e alla relativa autenticazione della firma inserendo, alla voce “Documento di riconoscimento”, la formula “conoscenza diretta”.

Ogni firma deve essere accompagnata dall’individuazione chiara e completa delle generalità della persona, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

Per ogni firmatario occorre quindi annotare sui moduli, in stampatello e con la massima precisione, i seguenti dati indicati sul documento di identità:

  1. Cognome e nome (i nomi doppi, se sono indicati nel documento di identità, vanno indicati entrambi);
  2. Luogo di nascita (in caso di elettori nati all’estero, indicare lo Stato di nascita);
  3. Data di nascita (verificando che il sottoscrittore sia maggiorenne);
  4. Comune di iscrizione nelle liste elettorali (coincide con il Comune di residenza, prima di compilare il campo verifica che la residenza non sia stata trasferita ad altro Comune);
  5. Numero e tipo di documento di identificazione (Pat. per patente; C.I. per carta d’identità; Tess. per altre tessere di riconoscimento).

La firma deve essere leggibile e per esteso.

La compilazione dei moduli con i dati dei sottoscrittori è a cura dell’attivista che ha dato la disponibilità. L’autenticatore deve solo verificare l’identità.

L’autentica delle firme

Una volta raccolte le firme sul modulo, anche se non interamente compilato, l’autenticatore deve indicare nello spazio a lui riservato:

  1. Il numero di firme (sia in cifre che in lettere) apposte in sua presenza;
  2. La data e il luogo dell’operazione (verificare sempre la correttezza della data: deve essere successiva alla data di vidimazione dei moduli);
  3. La firma (in modo leggibile e per esteso);
  4. La qualifica rivestita (se possibile usando il proprio timbro personale con cognome, nome e qualifica rivestita, o altrimenti indicandola in stampatello).

Ogni firma raccolta deve essere certificata gratuitamente presso il Comune di residenza del firmatario. Cerca di recuperare quanti più certificati di iscrizione nelle liste elettorali possibili prima di inviare le firme al Comitato Referendum Eutanasia Legale.
Le firme di tutte le persone di cui non riuscirai a recuperare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali non saranno buttate: una volta rientrati i moduli a Roma ci penserà il Comitato promotore a richiedere i certificati!

Se in un modulo ci sono firme di persone residenti in un solo Comune, lo si porta presso l’ufficio elettorale del Comune stesso. Esso provvede alla certificazione del modulo.

Può succedere che uno dei firmatari non risulti residente in quel Comune. Nel caso non sia possibile certificare una firma, assicurati che non venga annullata. Sarà il Comitato referendario a occuparsi delle certificazioni delle firme di cui non riesci a recuperare il certificato elettorale.

All’atto del ritiro delle firme certificate, bisogna sempre controllare che lo spazio per la certificazione sia compilato in tutte le sue parti e ci siano tutti i timbri.

Se la certificazione non viene fatta, le firme non sono valide.

Non aspettare la fine della raccolta firme per procedere alla certificazione dei moduli. Potrebbe essere troppo tardi.

Se in un modulo sono state raccolte firme di sottoscrittori residenti in Comuni diversi, è necessario procedere alla certificazione singola. I dati dei sottoscrittori vanno richiesti ai rispettivi Comuni di residenza che provvederanno ad inviare al recapito indicato i singoli certificati elettorali richiesti. I singoli certificati vanno poi allegati allo specifico modulo su cui il relativo sottoscrittore ha firmato.

Ricorda: per semplificare la certificazione, durante la raccolta firme cerca di utilizzare due moduli distinti. Uno riservato ai sottoscrittori residenti nel Comune dove si sta effettuando la raccolta, ed uno per gli altri.

A cadenza regolare inviaci le firme raccolte con raccomandata all’indirizzo: Associazione Luca Coscioni – Via di San Basilio 64 – 00187 Roma RM

Nota dell’Avv. Berardo

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Quanti sollevano l’obiezione secondo la quale i fogli referendari vidimati presso un comune possono essere utilizzati solo nell’ambito territoriale del comune che ha operato la vidima cadono in errore. Tale limite, infatti, non ha riscontro nella legge sul referendum che pure sul tema dei limiti territoriali è netto ma solo quando si parla di autentiche.

Per quanto riguarda la vidima, invece, la legge sul referendum 352 del 1970 all’art.7 così si esprime: “[…] Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione”.

Del resto:
1) la stessa Cassazione non ha mai fatto questo tipo di obiezione nel controllo firme e l’Ufficio del Referendum della Cassazione ci ha confermato che non esiste un’indicazione di legge che limiti la validità territoriale della vidima;
2) la ratio della vidima costituisce solo la fissazione da parte di una istituzione riconosciuta dalla legge (segreteria comunale, corte di appello o tribunale) del termine iniziale di validità del modulo;
3) A riprova di quanto sopra si fa presente che le firme si possono raccogliere anche all’estero presso i consolati che però non hanno potere di vidima e dunque, come indicato dai ministeri di riferimento, il comitato deve fornire ai vari consolati fogli referendari vidimati altrove che di conseguenza mantengono inalterata la loro validità, indipendentemente dall’area geografica in cui avviene la raccolta.

Dopo aver stampato i moduli e averli fatti vidimare, è possibile depositarli per la raccolta firme presso gli uffici comunali.

In questo modo inviteremo i cittadini a recarsi a firmare direttamente presso l’ufficio comunale dove sono depositati i moduli. In genere si tratta della Segreteria Generale, dell’Ufficio Elettorale o l’U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico).

Se scegli questa modalità semplificata per raccogliere le firme, dovrai solo invitare gli amici, i parenti e i conoscenti a firmare i moduli in Comune, oppure potrai dedicare qualche ora ogni settimana a dare volantini e invitate le persone a firmare in Comune.

Ogni volta che depositi dei moduli in un Comune ricordati di informarci all’indirizzo referendum@eutanasialegale.it.

SE TI TROVI IN ITALIA
Gli iscritti AIRE possono firmare il referendum presso qualsiasi punto di raccolta firme sul territorio italiano.

Nel modulo di raccolta firme, nel campo dedicato alla residenza, dovrà essere indicato “AIRE” + il comune italiano di iscrizione all’Aire ovvero l’ultimo comune di residenza in Italia

SE TI TROVI ALL’ESTERO
Se sei residente all’estero e regolarmente iscritto all’A.I.R.E puoi partecipare alla raccolta firme recandoti con un documento valido presso il consolato competente per la tua circoscrizione. Informati sul sito del Consolato stesso per modalità ed orari di apertura al pubblico.

A questo link trovi l’elenco dei Consolati già attivati dal comitato promotore https://referendum.eutanasialegale.it/consolati

FAI ATTENZIONE!
Purtroppo, la legge 352/70 non autorizza i ‘Consolati Onorari’ a raccogliere ed autenticare firme, pertanto controlla che il consolato a cui ti vuoi rivolgere non sia ‘Onorario’
Ad esempio: Se risiedi ad Amsterdam, non potrai firmare al Consolato Onorario di Amsterdam, ma dovrai recarti alla Cancelleria Consolare a L’Aja.

Se invece torni durante l’estate in Italia potrai firmare a qualunque tavolo di raccolta firme o in qualunque Comune italiano indicando nel campo “Comune” sull’apposito modulo  “AIRE” + il comune italiano di iscrizione all’Aire ovvero l’ultimo comune di residenza in Italia

CONTATTACI con una mail all’indirizzo luca.giuliani@eutanasialegale.it o al numero (+39) 3939683544 (anche WhatsApp e Telegram) per sapere quando attiveremo il tuo consolato, per richiedere qualsiasi informazione o attivarti in prima persona come punto di riferimento e per segnalarci qualsiasi problema che hai riscontrato con il tuo Consolato per la firm